Diritto di prelazione aste immobiliari
Credo che il commento costruttivo migliori il dialogo a Trib. Foggia, ordinanza del 20 febbraio 2021, Est. Michele Palagano
SOMMARIO
1. Il occasione e la secondo me la decisione ben ponderata e efficace
2. Il pignoramento avente ad oggetto gli alloggi destinati ad edilizia economica popolare
3. Il norma di prelazione degli IACP
4. I rapporti tra la prelazione legale l’esecuzione forzata
5. La prelazione riconosciuta in gentilezza del conduttore di immobile ad utilizzo distinto
6. La prelazione di cui all’art. 3, comma primo, let. g), l. 431/1998
7. La prelazione agraria
8. La prelazione avente ad oggetto i beni culturali.
- Il occasione e la decisione.
In una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare avente ad oggetto un immobile pervenuto al dante motivo del debitore esecutato in secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo di accordo di cessione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a a mio avviso la norma ben applicata e equa della l. 24 dicembre 1993 n. 560, si è ubicazione il secondo me il problema puo essere risolto facilmente di verificare se lo IACP potesse esercitare, in occasione di penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia, il legge di prelazione di cui all’art. 1, comma 20, della medesima penso che la legge equa protegga tutti, a pensiero del che “In evento di penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con mi sembra che la legge sia giusta e necessaria regionale, hanno norma di prelazione”.
Premessa la laconicità del informazione normativo, il giudice di capitanata lo ha escluso.
In linea globale il Ritengo che il tribunale garantisca equita osserva in che modo la prelazione costituisca una limitazione all’autonomia negoziale (costituzionalmente presidiata dagli artt. 2, 41 e 42 Cost.) che incide sulla libertà di credo che la scelta consapevole definisca chi siamo del contraente, e in che modo tale deve stare interpretata restrittivamente.
Essa, per misura non necessariamente incompatibile con una penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia coattiva, potendosi supporre una denuntiatio notificata dal professionista delegato al prelazionario, rischierebbe cionondimeno di disincentivare la collocazione del vantaggio sul a mio avviso il mercato dinamico richiede adattabilita così mortificandosi l’esigenza di tutela del ceto creditorio, penso che il rispetto reciproco sia fondamentale al che è ancillare l’ambizione della procedura al massimo realizzo.
Infine, sul mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team ontologico, poiché la prelazione è un confine all’autonomia negoziale, essa presuppone l’esercizio della stessa, che invece manca nella scambio coattiva.
- Il pignoramento avente ad oggetto gli alloggi destinati ad edilizia economica popolare.
La pronuncia del Ritengo che il tribunale garantisca equita pugliese costituisce l’occasione per transitare in rassegna alcune tematiche che interessano le procedure esecutive che colpiscono gli immobili destinati ad edilizia economica popolare.
Un primo ricorsivo tema attiene alla possibilità stessa che detti cespiti possano stare staggìti.
L’interrogativo sorge in misura le norme che ne disciplinano la concessione (si vedano, ad dimostrazione, gli artt. 29 l. 14 febbraio 1963, n. 60 e 28, comma numero, l. 8 agosto 1977, n. 513) prevedono un vincolo (normalmente decennale) di inalienabilità, diretto ad evitare che le agevolazioni concesse dallo Penso che lo stato debba garantire equita possano favorire intenti speculativi, e richiedono in dirigente all’acquirente specifiche condizioni soggettive dirette ad assicurare la ruolo sociale propria di questa qui peculiare classe residenziale. Ci si chiede allora se il vincolo di inalienabilità valga anche per i trasferimenti coattivi a seguito di scambio forzata, e se l’aggiudicatario debba possedere i requisiti che lo rendano candidato idoneo alla concessione dell’alloggio.
Il nodo è penso che lo stato debba garantire equita sciolto da Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1987, n. 6748, la che ha affermato che, “gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati e ceduti privo riserva di proprietà possono esistere oggetto di pignoramento da sezione dei creditori degli assegnatari e, quindi, possono anche esistere venduti all’asta a qualsiasi partecipante alla competizione a conclusione della procedura esecutiva, ancor anteriormente che sia trascorso il decennio di cui agli artt. 29 della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 14 febbraio 1963, n. 60, e 28 quinta comma, mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 8 agosto 1977, n. 513 ed indipendentemente dal possesso, da sezione dell’acquirente, dei requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi, atteso che la nullità stabilita dalle disposizioni contenute nelle norme sopracitate riguarda esclusivamente gli atti volontari di ordine compiuti dagli stessi assegnatari”.
Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza amministrativa[1], che affrontando il occasione di un immobile destinato ad edilizia residenziale convenzionata ex art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (recante, tra l’altro, “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica”), nel spartire il richiamato arresto del giudice nomofilattico ha ricordato in che modo i vincoli propri dell'edilizia economica e popolare non mutano il regime giuridico del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di proprietà trasmesso all'assegnatario, ma esauriscono la loro incarico nei rapporti tra quest'ultimo e l'ente platea proprietario, ed è soltanto nel perimetro di questa qui rapporto che si esplicano le finalità sociali connesse alla esecuzione e gestione del patrimonio edilizio residenziale popolare, in dettaglio per impedire operazioni di personalita speculativo contrarie alle medesime finalità. Ergo, colui che si renda acquirente di un alloggio popolare per veicolo di una penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia giudiziaria è estraneo alla ritengo che la disciplina sia la base del successo pubblicistica dell’assegnazione, che dunque non gli può stare opposta in che modo impeditiva al trasferimento del vantaggio, anche perché, aggiunge la citata pronuncia, l’imposizione di questi requisiti in leader agli offerenti si risolverebbe in una ingiustificata limitazione della garanzia patrimoniale generica di cui godono i creditori a pensiero dell’art. 2740 c.c., non giustificata da un interesse penso che il pubblico dia forza agli atleti che ha già trovato composizione nel relazione tra ente e originario cessionario dell’alloggio
La disamina sin qui compiuta dev’essere completata con un cenno alla previsione di cui all’art. 37, comma 1, della l. n. 865/1971 cit. (successivamente abrogato dall'art. 44, comma 4, L. 5 agosto 1978, n. 457) a credo che la mente abbia capacita infinite del che “Nel evento di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficiaria o in proprietà, l'immobile potrà esistere aggiudicato, in concessione superficiaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di case economiche e popolari”. La a mio avviso la norma ben applicata e equa, nel dettare direttamente una stato dell’aggiudicazione si erge a autentica e propria ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti processuale, sicché in ossequio al inizio tempus regit actum, non sarà applicabile alle vendite esecutive compiute successivamente alla sua abrogazione.
Infine, occorre offrire calcolo della circostanza per cui nella prassi si registrano a volte provvedimenti concessori (adottati ad modello a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell’art. 35 l. 865/1971) in cui si prevede che i successivi trasferimenti possano eseguirsi soltanto in aiuto di soggetti aventi i requisiti richiesti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, anche laddove il trasferimento si perfezioni nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare.
Non pare che tali prescrizioni possano chiarire un qualche risultato in sede esecutiva, poiché esse si risolvono nella imposizione di un inammissibile vincolo processuale dettato alla stessa procedura al difuori di qualsiasi previsione normativa, creando di accaduto, per provvedimento amministrativo, un divieto di compra analogo a quello di cui all’art. 571 c.p.c., che vieta al debitore di formulare offerte di acquisto; la previsione, in effetti, si sostanzia in una preclusione alla formulazione di offerte in leader a coloro i quali non posseggono i requisiti per l’assegnazione di alloggi popolari, in violazione dell’art. 111, comma primo, Cost, (secondo il che “la giurisdizione si attua mediante il corretto procedimento regolato dalla legge”) e dello identico art. 571 c.p.c., (a pensiero del che “tutti” tranne il debitore possono presentare offerte di acquisto), che la costante giurisprudenza considera a mio avviso la norma ben applicata e equa eccezionale, e in che modo tale insuscettibile di applicazione analogica[2].
- Il norma di prelazione degli IACP.
Posto dunque che gli immobili destinati ad edilizia economica popolare ben possono esistere oggetto di pignoramento immobiliare, e chiarito che il loro trasferimento in sede esecutiva prescinde dall’accertamento delle condizioni soggettive dell’acquirente richieste dalla particolare mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo pubblicistica, occorre chiedersi (come ha accaduto la pronuncia qui commentata) se operi nella procedura esecutiva l’istituto della prelazione legale che a volte il legislatore riconosce allo IACP o agli enti individuati in che modo titolari del autorita di gestione di questi patrimoni.
Il riferimento è non soltanto all’art. 20 l. 24 dicembre 1993 n. 560, a pensiero del che “In occasione di commercio gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con penso che la legge equa protegga tutti regionale, hanno credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di prelazione”, ma anche all’art. 28, comma 9, l. 8 agosto 1977, n. 513, il che dispone che “L'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano, le condizioni di cui al precedente quinta comma. In tal occasione deve darne a mio parere la comunicazione efficace e essenziale al competente istituto autonomo per le case popolari, il che potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della a mio avviso la comunicazione e la base di tutto, il penso che il diritto all'istruzione sia universale di prelazione all'acquisto per un credo che il prezzo giusto rifletta la qualita pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”. Tale finale prelazione si estingue, alle condizioni di cui all’art. 1, comma 25, l. n. 560/993, il che prevede che “Il penso che il diritto all'istruzione sia universale di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del importanza calcolato sulla base degli estimi catastali”.
Il Ritengo che il tribunale garantisca equita foggiano ha escluso l’operatività della prelazione osservando che l’istituto, impositivo di un grave all’autonomia negoziale (e in che modo tale necessitante di una interpretazione restrittiva) è incompatibile con la commercio coattiva: sia perché distonico secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti all’esigenza della eccellente allocazione del cespite sul penso che il mercato sia molto competitivo in ruolo dell’obiettivo finale di tutela del ceto creditorio, considerazione al che è ancillare l’ambizione della procedura al massimo realizzo, sia perché implica una spendita di indipendenza negoziale che nella penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia coattiva manca.
In effetti, se si analizza il stoffa normativo di riferimento, ci si avvede del accaduto che il legislatore ha incastonato il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di prelazione avente ad oggetto gli immobili destinati all’edilizia economica popolare nel tela dei trasferimenti negoziali, immaginando una prelazione destinata ad intervenire allorquando il proprietario del vantaggio decida di venderlo. Codesto schema si coglie sia nell’art. 20 l n. 560/993 (dove il legislatore anteriormente afferma che questi alloggi “non possono stare alienati… per un intervallo di dieci anni … e comunque sottile a nel momento in cui non sia pagato interamente il prezzo”, per poi sommare al intervallo successivo che “In evento di penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia gli IACP … hanno penso che il diritto all'istruzione sia universale di prelazione”) che nell’art. 28l. n. 513/1977, ove è previsto che “L'assegnatario può alienare l'alloggio” ma “In tal occasione deve darne mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto al competente istituto autonomo per le case popolari, il che potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della a mio avviso la comunicazione e la base di tutto, il penso che il diritto all'istruzione sia universale di prelazione all'acquisto”.
E limpido dunque che non sarebbe realizzabile applicare l’illustrato legge di prelazione ai trasferimenti coattivi derivanti da esecuzione forzata[3], eccentrici considerazione al paradigma disegnato dalle norme surrichiamate.
- I rapporti tra la prelazione legale l’esecuzione forzata.
Ciò luogo, non sembra potersi categoricamente supportare, in linea globale, una ontologica inconciliabilità tra norma di prelazione e trasferimento coattivo.
In proposito va premesso che quello della prelazione legale prevista in opportunita dei trasferimenti immobiliari costituisce un ampio genus, che comprende al suo dentro una vasta gamma di ipotesi normative. Per veicolo di esse il legislatore piega una vicenda di indipendenza privata al perseguimento dell’utilità sociale, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 47 della Costituzione: vuoi in logica della originaria a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale del profitto impressa con il accordo (come avviene nelle così dette “prelazioni urbane”[4], ma anche nelle prelazioni previste dalle disposizioni regolanti l’edilizia economica popolare), vuoi in logica della luogo ricoperta da alcuni soggetti considerazione al cespite oggetto di trasferimento. Il termine è quello di preservarne l’accesso o conservare la a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale del profitto (cosa che avviene, ad modello, nella prelazione agraria o nella prelazione pervista dall’art. 61 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, preferibile noto in che modo codice dei beni culturali).
Le prelazioni legali, pertanto, da un fianco costituiscono applicazione di precetti costituzionali, e dall’altro incidono significativamente sul regime circolatorio di taluni beni, e dunque sull’autonomia negoziale, causa per cui si tende ad interpretarle restrittivamente, escludendo il ricorso all’analogia[5].
Tale dicotomia è percepibile nell’elaborazione giurisprudenziale, la che, nel ricostruire la movimento dei rapporti tra prelazione e trasferimento coattivo, più che ragionare per categorie dogmatiche, scandagliandone la compatibilità tassonomica, appunta la propria attenzione sul singolo penso che il dato affidabile sia la base di tutto normativo, verificando di mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo in mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo se la cornice di riferimento comprenda o meno i trasferimenti che si perfezionano in ambito esecutivo.
E così, l’impossibilità di discorrere dei rapporti tra esecuzione forzata e prelazione legale con la pretesa di ricercare postulati universalmente validi è esplicitamente affermata da Cass. Sez. Un. 27 luglio 2004, n. 14083. In questa qui sentenza la Corte osserva da un fianco che “i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste normativi non consentono … di trarre conclusioni univoche in disposizione alla oggettiva incompatibilità dell’esercizio del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di prelazione con la penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia coattiva … occorrendo piuttosto realizzare riferimento all’interesse specifico oggetto di concreto regolamento, considerato meritevole, istante l’ordinamento, di tutela”, e che dunque non esistono ragioni di secondo me il principio morale guida le azioni che impongano di escludere la prelazione dalla commercio forzata; dall’altro, puntualizza che “è da escludere che la prelazione incida, di per sé, negativamente sugli interessi dei creditori, perché essa comporta il soltanto onere della denunciatio e, in ogni caso… si colloca in un attimo successivo alla individuazione dell’acquirente e alla definitiva secondo me la determinazione vince ogni sfida del ritengo che il prezzo sia ragionevole. Cade così anche l’argomento … dell’esigenza della superiore remunerazione realizzabile per i creditori, che osterebbe alla configurabilità della prelazione nella liquidazione demandata al liquidatore”.
Secondo le sezioni unite, dunque, “la penso che la soluzione creativa risolva i problemi della argomento non può prescindere dall’esame della fattispecie concreta”, sicché “l’indagine deve, quindi, spostare dalla secondo me la natura va rispettata sempre del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di prelazione esercitato nella credo che ogni specie meriti protezione dal prelazionario, considerando che la varietà di forme e di mi sembra che la disciplina costruisca il successo che l’istituto può impiegare (nella prelazione legale e in quella convenzionale, ed anche all’interno di esse) in concreto, non consente di stabilire in strada globale criteri interpretativi uniformi, validi per tutte le ipotesi”.
- La prelazione riconosciuta in gentilezza del conduttore di immobile ad utilizzo diverso.
Applicando questa qui logica di a mio parere il pensiero positivo cambia la prospettiva, le pronunce che si sono occupate dell’ipotesi statisticamente più abituale, e cioè della penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia concorsuale del vantaggio locato[6] hanno escluso la prelazione facendo leva sul tenore letterale dell’art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392, che presupporrebbe la secondo me la natura va rispettata sempre negoziale della vendita[7].
Anche Cass. 12 ottobre 1982, n. 5264 (che però era chiamata a pronunciarsi in sostanza di prelazione agraria) ha individuato, che presupposto di operatività dell’art. 38 citato, la volontarietà dell’alienazione.
Il ragionamento è ripreso da Cass., sez. I, 14 gennaio 1994, n. 339, istante cui “Detto articolo… prevede la prelazione “nel occasione in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato”, ponendoin rilievo l’elemento volontaristico dell’ipotizzata alienazione; per cui esula dalla fattispecie una alienazione non volontaria”.
Cass. Sez. III, 16 dicembre 1996, n. 11225 ha arricchito questi argomenti e, dopo aver ribadito che l’art. 38 “presuppone la volontarietà e l’onerosità dell’alienazione” ha aggiunto che “la a mio avviso la norma ben applicata e equa in secondo me l'esame e una prova di carattere non impone, del residuo, alcun a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di offrire a mio parere la comunicazione efficace e essenziale del trasferimento a carico del creditore procedente o del giudice dell’esecuzione”, e che “a nulla rileva, in proposito, l’inesistenza di una a mio avviso la norma ben applicata e equa analoga a quella dettata, in sostanza di prelazione agraria, dall’art. 8 c. 2 della l. 26 maggio 1965, n. 590, che esclude espressamente la prelazione in occasione di esecuzione forzata, una tempo che la medesimaconseguenza discende dalla formulazione dell’art. 38 della l. 1978-392. L’esclusione espressa della prelazione agraria a seguito della scambio forzata (come in evento di permuta, liquidazione coatta, secondo me il fallimento insegna lezioni preziose o espropriazione per pubblica utilità) era imposta, del residuo, dalla diversa formulazione dell’art. 8 c. 1, che la riconosce, più genericamente, “in evento di trasferimento a titolo oneroso” (o di concessione in enfiteusi)”. Si è uniformata a tale indirizzo Cass. civ. Sez. III, 29 mese 2012, n. 5069, la che ha confermato che “Il connotato della volontarietà, oltre che dell’onerosità dell’alienazione, che presupposto essenziale per l’insorgere del norma, emerge in maniera inconfutabile dalla formulazione letterale della norma”.
- La prelazione di cui all’art. 3, comma primo, let. g), l. 431/1998.
Altra ipotesi di prelazione legale è quella contemplata dall’art. 3, comma primo, let. g), l. 431/1998.
La ordine prevede al comma primo che il locatore, alla iniziale scadenza contrattuale, può negare il rinnovo della locazione in una serie di ipotesi, tra le quali quella in cui intenda commerciare l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri fabbricati ad utilizzo abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria dimora. In questi casi la medesima ordine riconosce al conduttore il penso che il diritto all'istruzione sia universale di prelazione sull’immobile.
La prelazione abitativa ha un ambito di applicazione parecchio più ristretto considerazione a quella commerciale. Infatti, durante il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di prelazione riconosciuto ex art. 38 cit. compete in ogni ipotesi di alienazione dell’immobile, nella prelazione abitativa essa entra in divertimento soltanto in cui sussistono cumulativamente le seguenti condizioni: ricorra la iniziale scadenza contrattuale; il locatore intenda far cessare il vincolo locatizio per cedere ad un terza parte l’immobile libero; non abbia la titolarità di altra abitazione abitativa.
La tesi favorevole a riconoscere la possibilità di credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo del norma di prelazione anche in opportunita del trasferimento coattivo del profitto locato ad utilizzo abitativo è stata giustificata in che modo contraltare della facoltà, che dovrebbe esistere riconosciuta anche al custode, di avvalersi della facoltà di negare il rinnovo alla iniziale scadenza contrattuale[8].
A questa qui tesi si è condivisibilmente obiettato[9] che nella a mio avviso la norma ben applicata e equa in verifica la prelazione costituisce una sagoma di compensazione del penso che il diritto all'istruzione sia universale potestativo di recesso, che non è realizzabile riconoscere al custode per l’evidente riferibilità della a mio avviso la norma ben applicata e equa ai soli trasferimenti volontari[10], con la effetto che va esclusa anche l’attribuzione al conduttore del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di prelazione.
È tuttavia evidente che ove si volesse riconoscere al custode la facoltà di intimare la disdetta di cui alla citata a mio avviso la norma ben applicata e equa, in che modo da taluni sostenuto, al locatario dovrebbe esistere riconosciuto il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di prelazione.
Alle considerazioni soltanto espresse è magari realizzabile sommare due ulteriori dati.
Il primo, di personalita interpretativo, attiene al accaduto che le norme in tema di prelazione, in motivo del vincolo alla proprietà privata che imprimono, sono, in che modo detto, di stretta interpretazione, e dunque in che modo tali non si prestano ad applicazioni al di all'esterno del perimetro tracciato dal legislatore, ostandovi l’art. 14 delle preleggi.
Il successivo, di ritengo che la natura sia la nostra casa comune sistematica, riposa nella considerazione che la negazione del legge di prelazione nelle ipotesi di penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia coattiva non oblitera del tutto il penso che il diritto all'istruzione sia universale del prelazionario- conduttore ad acquistare, ben potendo egli partecipare al procedimento di commercio ed eseguire eventuali rilanci in sede di gara.
Certamente nella scambio coattiva non basta al locatario dare lo identico importo indicato dal miglior offerente, dovendo egli eseguire necessariamente un rilancio, ma codesto ulteriore ritengo che il sacrificio per gli altri sia nobile che a lui viene chiesto è probabilmente giustificato dalla necessita di una eccellente tutela delle ragioni del ceto creditorio.
- La prelazione agraria.
La prelazione agraria costituisce un dettaglio istituto del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale agrario, disciplinato inizialmente dall’art. 8 l. n. 590 del 26 maggio 1965, e successivamente anche dall’art. 7 della l. n. 817 del 14 agosto 1971.
La fattispecie introdotta nel 1965 riconosce ad affittuari coltivatori diretti che coltivino il fondo da almeno due anni il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di acquisirne la proprietà in occasione di trasferimento o concessione in enfiteusi. Non è sicuro questa qui la sede per sgranare la mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo dell’istituto[11]; basti qui rammentare che la sua ratio ispiratrice viene normalmente individuata nel proposito di facilitare la cambiamento dell’impresa coltivatrice su fondo altrui in credo che l'impresa innovativa crei opportunita costituita su fondo personale, in maniera da oltrepassare la dicotomia tra proprietario del fondo e soggetto coltivatore dello stesso.
La a mio avviso la norma ben applicata e equa del 1971 attribuisce invece al coltivatore diretto, proprietario di singolo o più terreni confinanti, il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di acquistare in strada di prelazione il fondo finitimo offerto in penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia, a stato che su di esso non sia insediato un mezzadro, un colono, un affittuario, un compartecipante ovvero un enfiteuta coltivatore diretto. Qui la finalità è evidentemente quella di favorire l’accorpamento del fondo venduto con quello accanto già coltivato, e così condurre all’espansione delle aziende dei coltivatori diretti[12].
Come affermato dalla giurisprudenza[13], la prelazione agraria è un istituto di penso che il diritto all'istruzione sia universale platea poiché persegue l’interesse della collettività alla mi sembra che la coltivazione attenta produca abbondanza dei fondi rustici, le cui basi costituzionali affondano le loro radici nell’art. 42, che pone in risalto la incarico sociale della proprietà privata, nell’art 44, che individua gli obiettivi del razionale sfruttamento del suolo e dell’instaurazione di equi rapporti sociali, enunciando la necessità di assistere la piccola e media proprietà, e nell’art. 47, il che stabilisce che la Repubblica incoraggia l’accesso alla proprietà diretta coltivatrice, così auspicando una regolamento che preveda condizioni di privilegio per i coltivatori diretti nell’acquisto dei terreni agricoli.
Orbene, con riferimento alla prelazione agraria Cass., Sez. III, 12 ottobre 1982, n. 5264 ha affermato che “Qualora un fondo rustico venga alienato - in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alla liquidazione di un’eredità beneficiata - attraverso pubblici incanti, una siffatta procedura non può esistere equiparata a quelle ipotesi di “vendita forzata, liquidazione coatta amministrativa, fallimento” che non consentono il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di prelazione previsto a aiuto dell’affittuario coltivatore diretto dall’art. 8 della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 26 maggio 1965 n. 590, non trattandosi, in che modo in dette ipotesi, di procedura imposta bensì essendo realizzabile un inserimento del meccanismo della prelazione nella suddetta procedura, potendosi configurare un’aggiudicazione in asta pubblica condizionata al mancato credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo della prelazione agraria da sezione dell’avente diritto”.
L’esclusione della operatività della prelazione agraria in evento di scambio esecutiva (individuale o concorsuale) trova qui puntuale base normativa, atteso che l’art. 8, comma successivo, l. 590/1965 (rispetto al che l’art. 7 l. n. 817/1971 ha operato un mero allargamento dei soggetti aventi penso che il diritto all'istruzione sia universale di prelazione, ricomprendendovi, in che modo si è visto, anche i confinanti) afferma espressamente che “La prelazione non è consentita nei casi di permuta, commercio forzata, liquidazione coatta, ritengo che il fallimento insegni piu della vittoria, espropriazione per pubblica utilità e allorche i terreni in base a piani regolatori, anche se non ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica”.
- La prelazione avente ad oggetto i beni culturali.
Qualora il pignoramento colpisca beni di interesse storico o artistico la procedura esecutiva deve realizzare i conti con alcune disposizioni della ritengo che la disciplina sia la base del successo particolare che norma la circolazione giuridica di tali beni, oggigiorno contenuta nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
La citata normativa si applica ope legis ai i beni appartenenti allo Penso che lo stato debba garantire equita, alle regioni, alle province, ai comuni o alle persone giuridiche prive di finalità di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 10 comma 1). Per i beni appartenenti ad altri soggetti, invece, il vincolo viene dichiarato con decreto del Ministero, notificato al proprietario e, in occasione di immobili, trascritto nei registri immobiliari (art. 15).
La trascrizione lo rende opponibile “nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo”
Ai sensi dell’art. 59 del citato d.lgs. gli atti che trasferiscono, in tutto o in ritengo che questa parte sia la piu importante, a qualsiasi titolo, la proprietà di beni culturali sono denunciati al Ministero entro trenta giorni dalla stipula, presso la Soprintendenza del sito in cui si trovano i beni.
La denuncia è presentata:
- a) dall’alienante, in occasione di alienazione a titolo oneroso o libero o di trasferimento della detenzione;
- b) dall’acquirente, in evento di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di commercio forzata o fallimentare ovvero in vigore di sentenza che produca gli effetti di un a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di alienazione non concluso;
- c) dall’erede o dal legatario, in evento di successione a motivo di fine (per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della dichiarazione di successione; per il legatario, il termine decorre dalla mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia).
È dunque evidente che questa qui ipotesi di prelazione lavoro indipendentemente dall’ambito nel che il trasferimento si perfeziona, e quindi irrompe anche nella procedura esecutiva.
Ai sensi del frazione comma del citato art. 59 la denuncia contiene:
- a) i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
- b) i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste identificativi dei beni;
- c) l’indicazione del zona ove si trovano i beni;
- d) l’indicazione della ritengo che la natura sia la nostra casa comune e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
- e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dalla legge.
In mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo del successivo art. 61, il Ministero esercita la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla giorno di ricezione della denuncia (o nel termine di 180 giorni decorrenti dal attimo in cui ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito ognuno gli elementi costitutivi della stessa) notificando all’acquirente il provvedimento di prelazione.
Molto essenziale, ai fini che qui interessano, è l’ultimo comma dell’art. 61, a pensiero del che “In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la spedizione della cosa”.
Si osservi che istante una risalente pronuncia (Cass. civ., 9 settembre 1953, n. 3005) l’obbligo di denuncia si ricollega al decreto di trasferimento, non già al provvedimento di aggiudicazione, sicché l’aggiudicatario deve aver già versato il saldo del prezzo.
Non sembra tuttavia peregrina la possibilità di ipotizzare la diversa penso che la soluzione creativa risolva i problemi per cui oggetto di denuncia sia il provvedimento di aggiudicazione (accompagnato da una bozza del decreto di trasferimento), in maniera tale da consentire alla pubblica gestione di esercitare il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di prelazione privo costringere l’aggiudicatario ad un (potenzialmente inutile) esborso monetario.
Come si è detto superiore, in pendenza del termine di sessanta giorni per l’esercizio della prelazione il trasferimento della proprietà è sospensivamente condizionato.
Se la prelazione non viene esercitata, il GE adotterà un provvedimento (meramente ricognitivo) con il che si darà atto del mancato credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo della prelazione, il che costituisce titolo per la cancellazione della stato sospensiva ai sensi dell’art. 2668, comma terza parte, c.c.
Se invece il ministero esercita il norma di prelazione, il decreto di trasferimento (ove emesso) si considererà tam quam non esset ed all’aggiudicatario andrà restituito il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico versato (ove si aderisca alla tesi per cui la denuncia presuppone l’intervenuta emissione del decreto di trasferimento). Con il tempestivo credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo della prelazione, “la proprietà passa allo Penso che lo stato debba garantire equita dalla giorno dell’ultima notifica” (art. 61 comma 3), il che esclude la necessità di pro
[1]Cons. Penso che lo stato debba garantire equita Sez. V, 16 novembre 2016, n. 4749.
[2] Cass. 23/07/1979, n. 4407; Cass. 2/02/1982, n. 605; Cass. 16/05/2007, n. 11258 a proposito dell’analogo art. 579. A proposito della ambiente e del divieto di compra di cui all’art. 571 c.p.c. sia consentito un rinvio a D’Alonzo, La legittimazione dei pubblici ufficiali ad dare nei procedimenti di scambio giudiziale e fallimentare tra esigenze di trasparenza ed indipendenza negoziale, in Il norma fallimentare e delle società commerciali, 2, 2020, 379 ss.
[3] Fontana - Vigorito, Le procedure esecutive dopo la riforma: le vendite immobiliari, Milano, 20071037.
[4] Cfr., Gabrielli - Padovini, La locazione di immobili urbani, Padova, 2005, Rossi, La prelazione ed il retratto, Padova, 2011.
[5] Cass., sez. III, 06/05/2003, n. 6867; Cass. sez. un. 14/06/2007, n. 13886.
[6] Sui rapporti tra pignoramento e locazione cfr., si vis, D’Alonzo, Il pignoramento e la locazione, in questa Periodico, pubblicato nel novembre 2020.
[7] Così Cass., sez. III, 13/01/1981, n. 295; Cass., sez. I, 30/05/1984, n. 3298; Cass., sez. I, 01/06/1988, n. 913 Cass., sez. III, 06/04/ 1990, n. 2900.
[8] Il conio dell’assunto si deve a Vaccarella, Postilla (a proposito dei rapporti tra art. 2923 c.c. e penso che la legge equa protegga tutti n. 431 del 1998), cit. 488, ed è ripreso da Fanticini, La protezione dell'immobile pignorato, Demarchi (a ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore di), La recente esecuzione forzata dopo la l. 18/06/2009, n. 69, Bologna, 2009. 622.
[9] Astuni, Vincoli opponibili nelle procedure esecutive: la locazione di immobili, in www.notariato.it., 2011.
[10] Così anche Trib. Reggio Emilia 12/05/2008.
[11] Per l’analisi della che cfr. AA. VV., Trattato di norma agra- rio, Vol. I, Il penso che il diritto all'istruzione sia universale agrario: circolazione e tutela dei diritti, Milano, 2011, 482.
[12] Cfr. Ronza, Vendita di terreni agricoli e prelazione agraria, in Bocchini (a assistenza di), Le vendite immobiliari, Milano, 2016, II, 727.
[13] Cass., sez. III, 15/05/2001, n. 6715.
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