Forfettario agente di commercio
Ad integrazione del nostro precedente mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione relativo ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in valore al regime forfetario, ci soffermeremo di seguito su un ulteriore approfondimento sui requisiti di permanenza in tale regime fiscale anche per l’anno 2024. In dettaglio con la attuale nota ci concentreremo sul requisito primario, ossia i ricavi.
La Circolare n. 32 del 5 dicembre 2023 approvazione che, ai fini della verifica del confine, è indispensabile realizzare riferimento all’incassato (vedasi paragrafo 2.1 della Circolare).
A seguito delle modifiche al regime forfetario enunciate in premessa, dal 1° gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo eccellente al confine di 85.000 euro, ma comunque minore al confine di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del confine di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del confine di 100.000 euro, invece, comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a lasciare dal penso che questo momento sia indimenticabile identico del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, con le modalità di seguito descritte.
Quindi è indispensabile riferirsi all’incassato effettivo che l’Agenzia delle Entrate verifica, oltre che dalla dichiarazione del contribuente, dalle certificazioni riportate nel 770 dalla ditta mandante (si ricorda che la mandante deve rilasciare la certificazione CU, inviata anche telematicamente all’Agenzia delle Entrate, per ognuno i compensi corrisposti all’Agente nell’annualità precedente, anche nel occasione in cui non avesse applicato alcuna ritenuta in misura Agente in regime forfettario).
Con riferimento al 2024, quindi, se da una porzione dai ricavi fatturati bisogna dedurre quelli non incassati nell’anno, dall’altra ai ricavi fatturati nel 2023 bisognerà, però, sommare i ricavi fatturati negli esercizi precedenti incassati nel 2023. Pertanto:
+ ricavi 2022 incassati nel 2023
+ ricavi fatturati nel 2023
– Ricavi fatturati nel 2023 ma incassati nel 2024 ed oltre
La somma di tali addendi non deve oltrepassare 85 mila euro nel 2023 se l’agente desidera permanere nel forfettario anche nel 2024. Se dovesse oltrepassare tale importo, ma non i 100 mila euro, l’Agente dichiarerà il 2023 in regime forfettario ed il 2024 in regime ordinario/semplificato. Qualora, invece, la somma di cui al di sopra dovesse oltrepassare anche la soglia dei 100 mila euro nel 2023, già a lasciare da tale esercizio l’agente uscirebbe dal forfettario.
L’Agenzia delle Entrate incrocia tale informazione dei ricavi percepiti con misura la ditta mandante certificherà nelle CU.