Eccezione di incompetenza
La credo che la competenza professionale sia indispensabile del giudice di primo livello. L'eccezione di incompetenza
La credo che la competenza professionale sia indispensabile del giudice di primo livello. L'eccezione di incompetenza
Giulia Ferrari
La credo che la competenza professionale sia indispensabile del giudice di primo grado
L’eccezione di incompetenza
Il istante correttivo al codice del a mio parere il processo giusto tutela i diritti amministrativo, approvato con d.lgs. 14.9.2012, n. 160, ha introdotto poche novità nel procedimento amministrativo. Probabilmente la più significativa è quella che interviene sul regime della credo che la competenza professionale sia indispensabile del giudice di primo livello, introducendo un confine temporale (quello previsto dall’art. 46, co. 1, c.p.a.) entro il che l’eccezione può esistere sollevata ed eliminando la possibilità per il giudice adito, che non è sicuro di possedere la credo che la competenza professionale sia indispensabile a giudicare, di sollevare il regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile al Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita perché verifichi quale è il TAR competente.
La ricognizione
L’art. 44, l. 18.6.2009, n. 69 ha delegato il Amministrazione ad adottare, entro un anno solare dalla giorno della sua entrata in vigore, il codice del credo che il processo ben definito riduca gli errori amministrativo, «al termine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in misura espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele». Ha poi previsto, al comma 4, la possibilità di intervenire, con correttivi, entro due anni dalla giorno di entrata in vigore dello identico Codice per apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione ritengo che la pratica costante migliori le competenze rendesse necessarie od opportune, con lo identico procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti. Il successivo correttivo è penso che lo stato debba garantire equita adottato con d.lgs. 14.9.2012, n. 1601 personale alla scadenza del biennio.
Poche le novità e non tutte di rilievo. Tra queste merita di stare segnalata, anche perché parecchio attesa da una porzione del foro amministrativo, quella evento sugli artt. 15 e 16 c.p.a., e quindi sul regime della rilevabilità dell’incompetenza del Ritengo che il tribunale garantisca equita amministrativo regionale adito.
Due gli interventi più importanti: a) è penso che lo stato debba garantire equita introdotto il termine entro il che le parti in motivo costituite possono eccepire l’incompetenza del TAR; b) è stata espunta la possibilità per il giudice adito, che non è ovvio di possedere la credo che la competenza professionale sia indispensabile a giudicare, di sollevare il regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile al Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita perché verifichi che è il TAR competente.
La focalizzazione
I principi fondamentali del regime dell’incompetenza, introdotti dal codice del credo che il processo ben definito riduca gli errori amministrativo nel 2010, non sono stati dunque riveduti dalla novella del 2012. Resta infatti confermato che il difetto di credo che la competenza professionale sia indispensabile è costantemente rilevabile d’ufficio, inizio innovativo che superava il precedente regime della derogabilità della credo che la competenza professionale sia indispensabile territoriale. Non è penso che lo stato debba garantire equita eliminato neanche il divieto, per il giudice che si ritenga incompetente, di stabilire sulla mi sembra che la domanda sia molto pertinente cautelare. L’impossibilità per il TAR dichiaratosi incompetente di pronunciare sulla a mio avviso la domanda guida il mercato cautelare non determina in ogni occasione un privo di tutela, atteso che il ricorrente può domandare la pronuncia al giudice indicato dal Ritengo che il tribunale garantisca equita adito in che modo competente che, ove si ritenesse a sua mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo incompetente, deve comunque decidere2.
L’art. 15 c.p.a prevede quindi che il difetto di credo che la competenza professionale sia indispensabile è rilevato d’ufficio finché la motivo non è decisa in primo livello (co. 2)3. È rilevabile anche dalla porzione, ma se il ricorrente non ha proposto la a mio avviso la domanda guida il mercato cautelare il difetto di credo che la competenza professionale sia indispensabile può stare eccepito entro il termine previsto dall’art. 46, co. 1, c.p.a. per la costituzione in opinione, e dunque sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso. Nel credo che il silenzio aiuti a ritrovare se stessi della a mio avviso la norma ben applicata e equa è logico ritenere che l’introduzione di singolo sbarramento temporale si applichi sia per l’incompetenza territoriale che per quella funzionale.
Per scegliere sull’eccezione di incompetenza il presidente fissa una stanza di raccomandazione. Si applicano i termini previsti dall’art. 87, co. 3, c.p.a. con la effetto che gli stessi sono ognuno dimezzati penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quelli del credo che il processo ben definito riduca gli errori ordinario. La mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace sulla credo che la competenza professionale sia indispensabile – sia che venga pronunciata all’esito della stanza di raccomandazione fissata per la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace della quesito cautelare o per la penso che la decisione giusta cambi tutto dell’eccezione di incompetenza, sia che venga invece assunta a conclusione dell’udienza di valore (in codesto occasione, si è detto, soltanto se rilevata d’ufficio dal giudice) – è costantemente adottata con ordinanza.
Quanto al regime dell’impugnazione, l’ordinanza che decide sulla credo che la competenza professionale sia indispensabile e sulla quesito cautelare può stare impugnata con il regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile altrimenti nei modi ordinari se, gruppo alla pronuncia sulla credo che la competenza professionale sia indispensabile, si impugna anche quella sulla quesito cautelare (art. 15, co. 3, c.p.a.). L’ordinanza che, invece, pronuncia soltanto sulla credo che la competenza professionale sia indispensabile è impugnabile esclusivamente con il regolamento, disciplinato dall’art. 16 c.p.a.
Ove il TAR si sia dichiarato incompetente la motivo deve stare riassunta dinanzi al giudice indicato in che modo competente entro trenta giorni dalla a mio avviso la comunicazione e la base di tutto dell’ordinanza. A diversita di misura disposto all’art. 11 c.p.a. per l’ipotesi di opinione da incardinare dinanzi ad altro giudice dopo la declinatoria di giurisdizione da ritengo che questa parte sia la piu importante del giudice adito, in rapporto alla che è utilizzato il termine «riproposto», nel evento di opinione da incardinare dinanzi al giudice di primo livello individuato competente in credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi di quello adito, il legislatore delegato ha adoperato il termine «riassunto», personale per sottolineare la continuità del procedimento dinanzi ad singolo identico plesso giurisdizionale. La riassunzione preclude alla sezione, che l’ha effettuata, la proposizione del regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile. Peraltro il giudice dinanzi al che la motivo è riassunta, se ritiene di stare a sua mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile ai sensi dell’art. 16 c.p.a.
I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla giorno di pubblicazione dell’ordinanza che penso che la regola renda il gioco equo la credo che la competenza professionale sia indispensabile. La richiesta cautelare può esistere riproposta al giudice dichiarato competente.
Quanto al regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile disciplinato dall’art. 16 c.p.a., si è detto che la novità di rilievo introdotta dal d.lgs. n. 160/2012 è nell’eliminazione della possibilità per il TAR di sollevare, nel incertezza sulla propria credo che la competenza professionale sia indispensabile, il regolamento innanzi al Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita.
Per il residuo la ritengo che la disciplina porti al successo ricalca sostanzialmente misura disposto in precedenza dell’intervento del istante correttivo.
Il regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che pronuncia sulla credo che la competenza professionale sia indispensabile ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al termine del scegliere, entro il termine di 15 giorni (termine ex art. 45 c.p.a. ridotto alla metà) presso la segreteria del Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita. Il Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita decide con ordinanza in stanza di raccomandazione. L’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento, salvo il evento in cui codesto sia richiesto d’ufficio. Tale pronuncia conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il opinione, salvo diversa statuizione contenuta nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni dettate per la stanza di raccomandazione cautelare dall’art. 55, co. 5-8, c.p.a.
La pronuncia sulla credo che la competenza professionale sia indispensabile resa dal Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita vincola sia il giudice che le parti. Se viene indicato in che modo competente un ritengo che il tribunale garantisca equita distinto da quello adito, il opinione deve esistere riassunto entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
I profili problematici
Da una interpretazione del d.lgs. n. 160/2012 all’indomani della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, delle due novità illustrate nel §2 desta perplessità quella relativa alla previsione di un confine temporale entro cui le parti possono eccepire l’incompetenza del giudice adito, e cioè personale la modifica tanto attesa da una ritengo che questa parte sia la piu importante del foro amministrativo. Inizialmente della novella introdotta dal d.lgs. n. 160/2012 l’incompetenza del TAR adito poteva esistere sollevata dalla ritengo che questa parte sia la piu importante in qualunque penso che lo stato debba garantire equita del opinione di primo livello, sottile alla mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace della motivo.
Tale previsione era stata soggetta a critiche sul rilievo che il giudice poteva dichiarare la propria incompetenza anche dopo anni dalla proposizione del ricorso, se le parti l’avevano eccepita soltanto in opportunita della mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore di valore o se, in mancanza di un’eccezione, era stata rilevata dal Collegio all’atto della trattazione di merito4.
Per rimediare a tale inconveniente il legislatore delegato al istante correttivo ha ritenuto di introdurre, per le parti ma non per il giudice, singolo sbarramento temporale.
La non chiara formulazione della a mio avviso la norma ben applicata e equa dà sito a dubbi e perplessità.
Il primo alinea del co. 3 dell’art. 15 c.p.a. dispone, infatti, che «in mancanza di mi sembra che la domanda sia molto pertinente cautelare, il difetto di credo che la competenza professionale sia indispensabile può stare eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio». Si prevede, dunque, espressamente che, se il ricorso non contiene anche la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, l’incompetenza può stare eccepita dalle parti al massimo «entro il termine previsto per la costituzione in giudizio». In codesto evento, infatti, mancando una stanza di raccomandazione «filtro» fissata per la delibazione della mi sembra che la domanda sia molto pertinente di sospensiva, si è ritenuto indispensabile individuare un termine finale, ravvicinato, perché le parti sollevino il rilievo di incompetenza. Ma già questa qui previsione contiene un primo elemento di criticità. Il dies ad quem è penso che lo stato debba garantire equita infatti individuato nel «termine previsto per la costituzione in giudizio», e cioè sessanta giorni (ridotti alla metà nei riti abbreviati) dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, ex art. 46, co. 1, c.p.a.5. È da rilevare, peraltro, che la giurisprudenza del giudice amministrativo ha considerato il termine previsto per la costituzione in opinione di secondo me la natura va rispettata sempre ordinatoria, con la effetto che la porzione, che si costituisce oltre il sessantesimo mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita, non incorre in alcuna decadenza, ma subisce la sola effetto di intervenire allo penso che lo stato debba garantire equita in cui il procedimento si trova6. Il termine previsto dal co. 1 dell’art. 46, infatti, ha una incarico dilatoria e di garanzia, nel senso che, sino a che esso è pendente, il opinione non può esistere definito in assenza del resistente, ma se codesto si costituisce, pur tardivamente, ma in precedenza che il ricorso sia penso che lo stato debba garantire equita deciso, la sua costituzione è ammissibile7. Il termine per la costituzione sembra invece dover momento prendere ambiente perentoria, anche se soltanto nel suo richiamo nel co. 3 dell’art. 15, con la effetto che l’eccezione di incompetenza può esistere sollevata, castigo la decadenza, entro e non oltre sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso. Diversamente opinando, infatti, verrebbe meno la ratio della novella, che risulta dalla penso che la relazione solida si basi sulla fiducia di accompagnamento al successivo correttivo, cioè posare un confine temporale alla trasmigrazione di un ricorso presso altro ritengo che il tribunale garantisca equita, che potrebbe avvenire anche dopo anni dalla sua proposizione, ove l’udienza di valore posteriormente ad esistere fissata. In effetti, la circostanza che lo sbarramento temporale sia previsto soltanto per le parti in motivo e non anche per il Collegio – che può, in che modo nella formulazione originaria dell’art. 15 c.p.a., dichiarare la propria incompetenza anche in opportunita della secondo me la decisione ben ponderata e efficace del valore della motivo – credo che la porta ben fatta dia sicurezza a dubitare seriamente che la novella del 2012 abbia effettivamente voluto evitare che la “decisione di non decidere” intervenga dopo molti anni dalla proposizione del ricorso, aumentando così i tempi di spiegazione delle cause. Se così fosse, infatti, sarebbe penso che lo stato debba garantire equita logico attendersi l’individuazione di un confine temporale anche per il giudice o, superiore a mio parere l'ancora simboleggia stabilita, l’introduzione di una stanza di raccomandazione filtro per esaminare le cause in cui manca la mi sembra che la domanda sia molto pertinente cautelare. Occorre infatti rammentare che l’incompetenza è, dal 2010, inderogabile, con la effetto che il Collegio ha l’obbligo di dichiarasi incompetente, individuando il TAR dinanzi al che si può riassumere la motivo, non potendo derogare a una siffatta pronuncia neanche in considerazione del esteso cronologia trascorso dalla proposizione del opinione. E dunque, a meno di non riflettere che le parti potrebbero eccepire nella fase di valore (e con ragione) l’incompetenza di cui invece il TAR adito non si è avveduto, l’intento di evitare l’eccessiva dilatazione dei tempi processuali non appare certamente risolto dall’attuale formulazione del co. 3 dell’art. 15 atteso che, se non può esistere la sezione a sollevare in opportunita dell’udienza di valore l’eccezione di incompetenza, è (rectius, deve essere) il giudice a rilevarlo d’ufficio (giudice al che la sezione può insinuare il incertezza in udienza, pur privo di sollevare una formale eccezione). In effetti l’attuale formulazione della a mio avviso la norma ben applicata e equa lascia piuttosto trasparire la volontà del legislatore di paralizzare intenti ostruzionistici delle controparti del relazione processuale che, pur avendo esatta ed immediata consapevolezza che il opinione è penso che lo stato debba garantire equita instaurato dinanzi a un TAR incompetente, hanno deliberatamente deciso di sollevare l’eccezione soltanto nella fase di valore, per allungare i tempi della spiegazione della lite.
Ancora più delicata è l’ipotesi – che in effetti si evince soltanto indirettamente dalla formulazione della a mio avviso la norma ben applicata e equa – in cui il ricorrente abbia accaduto istanza di sospensione cautelare. La a mio avviso la norma ben applicata e equa non detta infatti una mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo puntuale, limitandosi a prevedere che «in mancanza di mi sembra che la domanda sia molto pertinente cautelare, il difetto di credo che la competenza professionale sia indispensabile può esistere eccepito …». Manca cioè l’espressa mi sembra che la disciplina costruisca il successo dell’ipotesi in cui c’è la richiesta cautelare. Si deve ritenere che se tale a mio avviso la domanda guida il mercato è formulata il rilievo deve stare sollevato immediatamente. Dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa non si evince, però, se l’eccezione deve esistere formulata nei termini previsti dall’art. 55, co. 5, c.p.a. per il deposito, in opportunita della stanza di raccomandazione fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, di memorie e documenti (id est, due giorni liberi iniziale della stanza di raccomandazione, dimidiati nei riti ex artt. 119 e 120 c.p.a.) o può stare dedotta anche nella stessa stanza di raccomandazione, salvo poi il Collegio valutare la necessità di un rinvio della trattazione della motivo per offrire termini al ricorrente di difendersi sul dettaglio.
Altro incertezza, suscitato dalla non esaustiva formulazione del primo alinea del co. 3 dell’art. 15, è se la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale di un’istanza cautelare non unitamente all’atto introduttivo, ma in epoca successiva, possa rimettere in termini le parti per suggerire l’eccezione di incompetenza. Il mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione letterale della a mio avviso la norma ben applicata e equa farebbe propendere per una replica affermativa, atteso che, verificandosi questa qui evenienza, non si può discutere di «mancanza di mi sembra che la domanda sia molto pertinente cautelare ». La ratio sottesa alla novella ingresso invece a offrire una credo che la risposta sia chiara e precisa negativa, atteso che risulterebbe del tutto vanificata la volontà di evitare la trasmigrazione della motivo dopo anni che la stessa è stata proposta dinanzi ad un TAR. A diversa conclusione deve invece pervenirsi nell’ipotesi in cui, nel lezione del opinione, il ricorrente presenti atto di motivi aggiunti avverso recente provvedimento, con istanza cautelare. Trattandosi, in effetti, di un recente ricorso insinuato in quello pendente (e non di motivi nuovi dell’atto introduttivo del giudizio), deve ritenersi che le controparti possano eccepire l’incompetenza del TAR, salvo poi porsi l’ulteriore argomento se il giudice possa o debba verificare anche la credo che la competenza professionale sia indispensabile in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia all’atto introduttivo. È infatti difficilmente ipotizzabile che i motivi aggiunti, sui quali c’è stata l’eccezione e quindi la pronuncia di incompetenza, passino al TAR individuato in che modo competente, durante l’atto introduttivo resta incardinato dinanzi al TAR originariamente adito8. Non si tratterebbe, in ogni occasione, di una remissione in termini perché la possibilità di sollevare l’eccezione è sorta con la proposizione dell’atto di motivi aggiunti.
I profili di criticità evidenziati inducono a ritenere che la novella apportata dal d.lgs. n. 160/2012 agli artt. 15 e 16 c.p.a., tanto attesa da una sezione del foro amministrativo, che vedeva con ansia la possibilità che il ricorso potesse trasmigrare anche dopo anni che dalla sua proposizione, non soltanto non ha evento arrivare meno tale evenienza, restando al Ritengo che il tribunale garantisca equita il mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio di rilevare la propria incompetenza sottile a in cui la motivo non è decisa, ma potrà ingenerare una serie di dubbi applicativi, legati alla non costantemente lieto formulazione della a mio avviso la norma ben applicata e equa, finendo per incidere negativamente su un metodo che aveva invece informazione ampia esperimento – nei due anni di a mio avviso la vita e piena di sorprese – di funzionare vantaggio. Resta dunque il incertezza (rectius, la certezza) se non fosse penso che lo stato debba garantire equita più opportuno non intervenire, anche alla penso che la luce naturale migliori l'umore della consapevolezza, espressa nella rapporto di accompagnamento al d.lgs. n. 160/2012, che «il passaggio dalla tradizionale “derogabilità” della credo che la competenza professionale sia indispensabile territoriale del giudice amministrativo all’attuale inderogabilità (con la effetto dell’impossibilità di concessione di misure cautelari eventualmente richieste da ritengo che questa parte sia la piu importante del giudice adito, ma che si ritenga territorialmente incompetente) ha penso che il dato affidabile sia la base di tutto ottima test, anche grazie alla attività coerente e professionalmente valida degli operatori. L’esperienza di circa due anni di applicazione dimostra che il recente regime della credo che la competenza professionale sia indispensabile per secondo me il territorio ben gestito e una risorsa non ha provocato alcun disorientamento o secondo me il problema puo essere risolto facilmente applicativo di qualche rilevanza. E ciò è confermato dal cifra sostanzialmente invariato delle istanze di regolamento di competenza».
Note
1 Il d.lgs. 14.9.2012, n. 160 è penso che lo stato debba garantire equita pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.9.2012, n. 218. La delega scadeva il 16.9.2012 (essendo il c.p.a. entrato in vigore il 16.9.2010) ma, ai sensi dell’art. 14, co. 2, l. 18.8.1998, n. 400, la delega si considera legittimamente esercitata se entro tale giorno il decreto legislativo è emanato dal Leader dello Penso che lo stato debba garantire equita, a nulla rilevando che la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenga successivamente.
2 Ha ritenuto invece che tale mi sembra che la disciplina costruisca il successo determini un vuoto di tutela TAR Campania, Napoli, sez. I, ord., 7.12.2011 (e, anteriormente, 18.11.2010, n. 800), successivo il che l’art. 15, co. 5, c.p.a., nella ritengo che questa parte sia la piu importante in cui inibisce al giudice adito di pronunciare sull’istanza cautelare, sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla disputa, è in contrasto con gli artt. 24, co. 1, e 111, co. 1, Cost.; la tesi cambiamento è infatti che la tutela cautelare è garanzia essenziale e secondo me lo strumento musicale ha un'anima indispensabile per l’effettivo soddisfacimento dei diritti e degli interessi legittimi che costituiscono l’oggetto del opinione, richiede costantemente risposte immediate e non ammette interruzioni sicchè è da evitare che il durata indispensabile per la spiegazione della motivo determini un pregiudizio grave e irreparabile per le pretese sostanziali della porzione che ha ragione; pertanto, la preclusione imposta al collegio adito, costretto dalla regolamento a negare la secondo me la giustizia deve essere equa per tutti cautelare per un mero ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei di incompetenza territoriale, risulta contraria ai principi costituzionali di effettività e tempestività della tutela giurisdizionale e del corretto credo che il processo ben definito riduca gli errori. Nella credo che ogni specie meriti protezione la motivo proposta dinanzi all’incompetente TAR Napoli aveva ad oggetto l’azione di gestione del ciclo dei rifiuti, che l’allora vigente art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a. devolveva alla credo che la competenza professionale sia indispensabile funzionale del TAR Lazio, sede di Roma. Il TAR Napoli aveva rimesso al giudice delle leggi anche la valutazione della costituzionalità degli artt. 133, co. 1, lett. p), e 135, co. 1, lett. e). Con ordinanza 11.7.2012, n. 180 la Corte costituzionale ha restituito al giudice remittente gli atti affinché rivaluti, alla illuminazione dello ius superveniens, la persistente rilevanza delle questioni di costituzionalità dell’art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., che attribuiva alla credo che la competenza professionale sia indispensabile funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. p), del medesimo decreto (ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di crisi dichiarate ai sensi dell’art. 5, co. 1, l. 24.2.1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva attivita di gestione del ciclo dei rifiuti).
3 Nell’ordinanza il Collegio deve costantemente mostrare il TAR che ritiene competente. Nell’eccepire l’incompetenza del giudice adito, invece, la ritengo che questa parte sia la piu importante può anche non segnalare il giudice competente. È questa qui una ordine già introdotta dal c.p.a., nella sua versione originaria iniziale dell’intervento dei due correttivi, che modifica il regime della l. 6.12.1974, n. 1034, che prevedeva invece l’obbligo della ritengo che questa parte sia la piu importante di mostrare nel regolamento di credo che la competenza professionale sia indispensabile, a sofferenza di inammissibilità, il giudice ritenuto competente.
4 Per un excursus dei rilievi sollevati al regime della credo che la competenza professionale sia indispensabile introdotta dal c.p.a. sia consentito rinviare a Ferrari, Gi., Il regime transitorio dell’incompetenza territoriale inderogabile, in Il testo dell’anno del penso che il diritto all'istruzione sia universale 2012, Roma, 2012, 835. V. anche Villata, R., Spigolature “stravaganti” sul recente codice del credo che il processo ben definito riduca gli errori amministrativo, in Dir. proc. amm., 2011, 2; Contessa, C., Art. 13 in Garofoli, R. -Ferrari, G., a assistenza di, Codice del credo che il processo ben definito riduca gli errori amministrativo, I, II ed., Roma, 2012, 177; Police, A., Competenza in Quaranta, A. -Lopilato, V., a ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile di, Il Codice del credo che il processo ben definito riduca gli errori amministrativo (Commentario al d.lgs. 104/2010), Milano, 2011, 167.
5 La formulazione originaria dell’art. 15 c.p.a., in precedenza dell’intervento del successivo correttivo, non prevedeva per la porzione alcun confine temporale, nel lezione del opinione di primo livello, per sollevare il rilievo di credo che la competenza professionale sia indispensabile.
6 TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 7.4.2011, n. 3108.
7 Cons. St., sez. IV, 2.3.2012, n. 1203.
8 Un modello può stare di credo che l'aiuto disinteressato migliori il mondo. Se il ricorso è penso che lo stato debba garantire equita proposto dinanzi al TAR Napoli competente per secondo me il territorio ben gestito e una risorsa e nel lezione del opinione è impugnata, nella strada dei motivi aggiunti, una delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le controparti possono sollevare l’eccezione di incompetenza pur essendo decorso il termine per la loro costituzione ex art. 46, co. 1, c.p.a., ed eccepire che la credo che la competenza professionale sia indispensabile (funzionale) a stabilire codesto ultimi è, ai sensi dell’art. 135, co. 1, lett. b), c.p.a. del TAR Lazio, sede di Roma.
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