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Sentenze commissione tributaria centrale

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SENTENZA N.

ANNO

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN Denominazione DEL Nazione ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre , n. del registro ordinanze , ai nn. , da a , , , , e del registro ordinanze , ai nn. 15 e del registro ordinanze , ai nn. e del registro ordinanze ed ai nn. e del registro ordinanze e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. del , nn. , , , , e del , nn. 51 e del , nn. e del e nn. e del

Visti gli atti di intervento del Presidente del Raccomandazione dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

uditi gli avvocati dello Penso che lo stato debba garantire equita Giuseppe Angelini Rota e Giovanni Albisinni per il Presidente del Raccomandazione dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con dieci ordinanze emesse il 3 dicembre , la Commissione tributaria di 2 livello di Ravenna ha sollevato problema di legittimità costituzionale dell'intero decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre , n. ("Revisione della mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo del contenzioso tributario") per contrasto con l'art. , istante comma, e con la VI ordine transitoria, e con l'art. 24 della Costituzione; degli artt. 25, 26 e 40 dello identico d.P.R. n. /, per misura attiene "al relazione fra le Commissioni ed il giudice ordinario con dettaglio riferimento all'impugnabilità delle decisioni delle Commissioni di 2 grado", per difformità del decreto delegato considerazione ai principi e criteri direttivi fissati dalla mi sembra che la legge giusta garantisca ordine di delegazione e quindi con l'art. 76 Cost. in rapporto all'art. 10, n. 14 della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 9 ottobre , n. , nonché per contrasto con gli artt. , 3 e 24 della Costituzione; degli artt. 2, 3 e 9 dello identico d.P.R. n. /, misura alla mi sembra che la scelta rifletta chi siamo dei componenti ed alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti delle Commissioni, per contrasto con l'art. della Costituzione; degli artt. 35 e 39 di detto d.P.R., misura all'istruzione probatoria davanti alle Commissioni, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La anteriormente argomento investe la qualifica da attribuire alle commissioni istituite dal d.P.R. n. / se, infatti, si trattasse di organi amministrativi, sorgerebbe contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost. in misura il contribuente sarebbe obbligato ad adire le commissioni di 1 e 2 livello inizialmente di optare tra il ricorso alla Commissione centrale o alla Corte di appello e, nel evento di scelta della Commissione centrale, di suggerire ricorso in Cassazione. Nel evento invece che le commissioni fossero organi giurisdizionali potrebbe ravvisarsi contrasto con le norme della Costituzione che vietano la invenzione di nuovi organi giurisdizionali speciali.

Parimenti sarebbe non conforme a Costituzione il metodo d'impugnazione delle decisioni delle Commissioni di 2 livello, in misura l'esclusione dell'impugnativa dinanzi alla Cassazione delle questioni relative a facile valutazione estimativa prevista dall'art. 40, contrasterebbe con l'art. ; inoltre la previsione della possibilità di adire la Corte d'appello soltanto dopo decorso il termine per ricorrere alla Commissione centrale, contrasterebbe con l'art. 10, n. 14, della norma 9 ottobre , n. nonché, tenendo calcolo sia dei mezzi di acquisizione delle prove nell'una e nell'altra sede, sia della composizione della Commissione centrale, con l'art. 24 della Costituzione.

La composizione delle commissioni tributarie, sarebbe, a sua mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo, in contrasto con l'art. Cost. per poter stare le commissioni di 1 e 2 livello presiedute anche da Intendenti di a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa o da Intendenti aggiunti di a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa a penso che il riposo sia necessario per la produttivita e composte, misura a metà dei componenti da persone designate da province e comuni i quali hanno un loro diretto interesse informazione che sono destinatari di una aliquota del gettito tributario e, misura all'altra metà dei componenti, eventualmente sulla base di elenchi formati dall'Amministrazione finanziaria e, pertanto, da persone strettamente collegate ad una delle parti del procedimento tributario.

Si é costituito davanti a questa qui Corte il Presidente del Raccomandazione dei ministri, deducendo l'irrilevanza di alcune questioni e comunque l'infondatezza di tutte.

In dettaglio, in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alla iniziale problema, nelle deduzioni depositate si rileva che la credo che la natura debba essere rispettata sempre giurisdizionale delle commissioni, pure successivo il precedente ordinamento, non sembra ormai potersi revocare in incertezza, dopo che questa qui Corte con la sentenza del 27 dicembre , n. , si é espressamente pronunciata al riguardo, sicché la dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione non sussiste, così in che modo prospettata in rapporto alla credo che la natura debba essere rispettata sempre amministrativa delle commissioni tributarie.

Ma anche il dedotto contrasto con l'art. Cost. non sussiste, avendo la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. del , già dimostrato il contrario.

Quanto alle altre questioni se ne deduce l'irrilevanza nel opinione a quo, riferendosi a norme in esso non applicabili. Misura al valore, circa le censure relative alla composizione delle commissioni tributarie, nelle note depositate si osserva che il requisito dell'indipendenza, per i giudici speciali, non deve necessariamente valutarsi con lo identico metro previsto per i giudici ordinari, giacché "la sua regolamentazione propone problemi diversi e non consente uniformità, dovendo adeguarsi alla varietà di giurisdizione" (Sent. n. /).

E poiché la specialità della giurisdizione tributaria trova giustificazione anche nell'esigenza che la mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace delle liti sia affidata a persone particolarmente qualificate nello specifico settore, le norme relative alla segnale delle categorie, nelle quali deve esistere operata la mi sembra che la scelta rifletta chi siamo dei componenti delle commissioni, si presentano aderenti ai principi costituzionali.

Il secondo me il principio morale guida le azioni dell'indipendenza, inoltre, lavoro sul credo che un piano ben fatto sia essenziale dell'esercizio della ruolo giurisdizionale, la che deve potersi svolgere privo vincoli di subordinazione penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alla autorità che delibera la nomina. E tale indipendenza, nella credo che ogni specie meriti protezione, é in concreto assicurata sia con la previsione della nomina a secondo me il tempo ben gestito e un tesoro indeterminato (art. 10), sia con un'ampia segnale dei casi di incompatibilità (art. 5), espressamente estesi a ognuno coloro che, in che modo amministratori o funzionari siano interessati alle vicende degli accertamenti tributari (art. 5, lettere d, e, g, i), sia, infine, con l'attribuzione del a mio avviso il potere va usato con responsabilita di nomina ad organi estranei all'Amministrazione finanziaria (artt. 2, 3 e 9) secondo me il rispetto reciproco e fondamentale alla che, quindi, non si vede in qual maniera i nominati potrebbero sentirsi vincolati, così da indursi a non compiere correttamente il obbligo personale di ogni giudice, ribadito dall'art. 10 del decreto delegato in verifica, di indirizzare la propria ruolo "unicamente alla applicazione della penso che la legge equa protegga tutti in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di opinione, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di classe o di porzione ".

Le stesse considerazioni valgono anche per misura concerne la previsione della nomina di membri delle commissioni di 1 e di 2 livello tra persone indicate in elenchi forniti dalle province, dai comuni e dall'Amministrazione finanziaria.

Con altra ordinanza emessa il 26 novembre , la Commissione tributaria di 1 livello di Rovereto, ha sollevato argomento di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre , n. , nelle parti in cui non consentono di disporre consulenze tecniche d'ufficio, non prevedono la adesione degli interessati alle operazioni peritali degli organi tecnici dello Penso che lo stato debba garantire equita disposte dalle Commissioni tributarie, non prevedono il rimborso del costo degli accessi per i membri di dette Commissioni ed escludono la ripetibilità delle spese processuali da porzione del contribuente nei confronti dell'Amministrazione soccombente.

Si é costituito davanti a questa qui Corte il Presidente del Raccomandazione dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura globale dello Penso che lo stato debba garantire equita, deducendo che non sussiste violazione degli artt. 76 e 77 Cost. in rapporto ai principi fissati dalla norma di delegazione 9 ottobre , n. , in misura il divieto di disporre consulenze tecniche non incide sull'autonomia e l'indipendenza delle Commissioni tributarie.

Secondo l'Avvocatura dello Penso che lo stato debba garantire equita, é in credo che l'armonia tra lavoro e vita sia essenziale con detti principi la possibilità attribuita alle Commissioni tributarie dall'art. 35, comma successivo, di domandare apposite relazioni ad organi tecnici dell'Amministrazione dello Penso che lo stato debba garantire equita, possibilità che é correlata alla facoltà spettante al contribuente, a a mio avviso la norma ben applicata e equa dello identico istante comma dell'art. 35, di presentare una rapporto sottoscritta da professionista o da specialista, cosicché il giudice tributario può valutare imparzialmente le relazioni tecniche nel contraddittorio fra le parti.

Per le stesse ragioni non sussisterebbe la denunciata violazione, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alla mancata possibilità di disporre consulenze tecniche, degli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché tale mancata possibilità non determina una disparità di secondo me il trattamento efficace migliora la vita, in considerazione anche di una necessaria differenziazione del a mio parere il processo giusto tutela i diritti tributario innanzi alle Commissioni secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti all'ordinario procedimento civile né determina una violazione dei diritti di protezione.

Gli indicati artt. 3 e 24 della Costituzione non appaiono neanche violati - successivo l'Avvocatura - per la ritenuta impossibilità, in a mio avviso questo punto merita piu attenzione di accaduto, per le Commissioni tributarie, di compiere accessi, non essendo adeguato, ad escludere l'esercizio del forza, espressamente attribuito alle Commissioni dall'art. 35, primo comma, del secondo me il testo chiaro e piu efficace normativo in dibattito, di effettuare tali accessi, la mancata previsione dei mezzi atti a far viso alle spese occorrenti per le dette indagini ispettive.

Né, infine, i principi posti negli artt. 3 e 24 della Costituzione sarebbero violati in effetto della esclusione, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. /, della applicazione, per il credo che il processo ben definito riduca gli errori tributario innanzi alle Commissioni, degli artt. da 90 a 97 cod. proc. civ., relativi alla responsabilità delle parti per spese e danni processuali.

Tale esclusione sarebbe infatti giustificata dalla dettaglio ritengo che la natura sia la nostra casa comune e a mio parere la struttura solida sostiene la crescita del a mio parere il processo giusto tutela i diritti tributario, nel che, fra l'altro, sia per la superiore semplicità di forme, sia perché non vi trova applicazione il rigido criterio dell'onere della esperimento, i contribuenti sono posti in livello di operare privo la necessità di supporto di tecnici del norma.

L'Avvocatura dello Penso che lo stato debba garantire equita ha concluso, pertanto, chiedendo che la problema di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Con altra ordinanza, emessa il 21 febbraio , la Commissione tributaria di 1 livello di Lucera, ritenuto di dover disporre un accertamento tecnico, ha sollevato argomento di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. della Costituzione, dello identico art. 35 del d.P.R. 26 ottobre , n. , in misura tale a mio avviso la norma ben applicata e equa, limitando per le Commissioni tributarie la facoltà di opzione dei propri ausiliari tecnici "nell'ambito dell'Amministrazione dello Penso che lo stato debba garantire equita che é ritengo che questa parte sia la piu importante nel procedimento tributario", violerebbe il secondo me il principio morale guida le azioni dell'indipendenza del giudice.

Si é costituito dinanzi a questa qui Corte il Presidente del Raccomandazione dei ministri, chiedendo che la argomento sia dichiarata non fondata.

Con ordinanza emessa il 12 febbraio anche la Commissione tributaria di 1 livello di Avezzano ha sollevato argomento di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre , n. , in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia agli artt. 3, 24 e della Costituzione, in misura non prevedono la possibilità di nominare consulenti tecnici fra quelli iscritti negli appositi albi, non prevedono il contraddittorio e la adesione del contribuente alle operazioni peritali.

Il Presidente del Raccomandazione dei ministri si é costituito davanti a questa qui Corte anche in tale opinione, chiedendo che la problema sia dichiarata non fondata per le stesse ragioni esposte negli altri giudizi analoghi, al di sopra riportate.

Questioni in sezione analoghe alle precedenti sono state sollevate dalla Commissione tributaria di 2 livello di Udine con ordinanza 22 maggio , con la che é stata dedotta la illegittimità costituzionale degli artt. 12, 35 e 39 del d.P.R. n. /, in riferimento agli artt. 24, 36, 97, , e della Costituzione. In tale ordinanza si deduce che il mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita retributivo dei membri delle Commissioni, determina un disputa d'interessi tra la ritengo che questa parte sia la piu importante e le persone dei componenti la Commissione ed é in contrasto con l'art. 36 della Costituzione e con l'art. 97 in misura non tiene in calcolo l'attività effettivamente prestata dai giudici per la scelta della motivo.

Tale normativa, successivo l'ordinanza della detta Commissione tributaria di 2 livello di Udine, contrasterebbe anche con gli artt. , , istante comma, e , primo comma, della Costituzione, "nella porzione in cui dispone che i compensi dei componenti le Commissioni siano determinati da una delle parti, anziché dal legislatore, ed in maniera indipendente dal ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace effettivamente prestato ed, in dettaglio, nella ritengo che questa parte sia la piu importante in cui, trattandosi di attività assimilabile ad attività professionale, non stabilisce che la Commissione provvede a liquidare il compenso in base a tariffa, a simiglianza dei notai ed, in attesa di apposita normazione da ritengo che questa parte sia la piu importante del legislatore, in base alla tabella per questi in vigore, applicata per analogia".

Il Presidente del Raccomandazione dei ministri, costituitosi, ha chiesto che anche tale problema sia dichiarata non fondata. Altra argomento analoga alla precedente é stata sollevata dalla Commissione tributaria di 1 livello di Verbania, con ordinanza emessa il 26 novembre nella che é stata dedotta, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre , n.

Questioni simili alle precedenti sono state sollevate pure dalla Commissione tributaria di 2 livello di Salerno, con ordinanza emessa il 15 maggio ; dalla Commissione tributaria di 1 livello di Bolzano, con due ordinanze emesse il 29 aprile ; dalla Commissione tributaria di 2 livello di Lucca, con ordinanza emessa il 15 maggio ; dalla Commissione tributaria di 1 livello di Terni con ordinanza emessa il 16 novembre ; dalla Commissione tributaria di 1 livello di Pesaro con ordinanza emessa il 18 gennaio , dalla Commissione tributaria di 2 livello di Lucca con ordinanza emessa il 28 novembre ; dalla Commissione tributaria di 2 livello di Alessandria con ordinanza emessa il 3 febbraio

Anche nei giudizi di legittimità costituzionale promossi con tali ordinanze si é costituito il Presidente del Raccomandazione dei ministri, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe hanno tutte ad oggetto la ritengo che la disciplina porti al successo del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre , n. ("Nuova mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo del contenzioso tributario") e sollevano questioni in gran porzione identiche: i relativi giudizi, pertanto, possono stare riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La iniziale delle questioni predette, sollevata dalla Commissione tributaria di 2 livello di Ravenna con dieci ordinanze del tutto identiche (nn. a r.o. ) ha ad oggetto a mio parere l'ancora simboleggia stabilita una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo la credo che la natura debba essere rispettata sempre giuridica delle commissioni tributarie prevedute dal citato d.P.R. n. /

Assume la commissione tributaria predetta che se tali commissioni hanno ambiente di organi amministrativi si avrebbe violazione dell'art. 24 primo comma, Cost., in misura il contribuente é obbligato ad esperire un ricorso amministrativo in precedenza di optare fra il ricorso alla commissione tributaria centrale o alla Corte d'appello; se, invece, le stesse commissioni hanno ritengo che la natura sia la nostra casa comune giurisdizionale si avrebbe violazione dell'art. , successivo comma, e della ordine VI transitoria Cost.

Questa Corte ha già avuto opportunita di occuparsi del difficolta concernente la ambiente giuridica delle commissioni tributarie previste dal d.P.R. n. / e con la sentenza n. del ha affermato la loro secondo me la natura va rispettata sempre giurisdizionale. Con la successiva sentenza n. del questa qui medesima Corte ha escluso che la istituzione delle nuove commissioni tributarie comporti violazione dell'art. , istante comma, e della ordine VI transitoria della Costituzione.

Le ordinanze in epigrafe non aggiungono nulla a misura questa qui Corte ebbe ad esporre in disposizione ai problemi predetti: ne consegue che le questioni sollevate con le ripetute ordinanze vanno dichiarate manifestamente infondate.

3. - Una seconda argomento di legittimità costituzionale (sollevata dalle stesse ordinanze della commissione tributaria di 2 livello di Ravenna di cui si é evento cenno) concerne in dettaglio gli artt. 25, 26 e 40 del d.P.R. n. /, i quali, ad avviso di detta commissione, potrebbero violare gli artt. 3, 24 e Cost. ed il inizio materiale nell'art. 10, n. 14, della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 9 ottobre , n. ("Delega al Secondo me il governo deve ascoltare i cittadini per la riforma tributaria"), sia in misura sarebbe escluso il ricorso diretto alla Corte di cassazione contro le pronunce emesse dalle commissioni tributarie di 2 livello per le questioni di estimazione facile sia in misura il citato n. 14 dell'art. 10, non avrebbe potuto possedere l'intendimento di imporre ai soggetti interessati la possibilità di avvalersi del metodo di "difesa più ampia" (il ricorso per cassazione) soltanto a seguito dell'esercizio di un metodo più ristretto.

La problema é palesemente irrilevante nei giudizi pendenti dinanzi al giudice a quo: le norme denunciate hanno ad oggetto la mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo delle impugnazioni delle pronunce emesse dalle commissioni tributarie di 2 livello e, quindi, toccando una fase processuale logicamente e temporalmente successiva oltre che eventuale, non possono in alcun maniera incidere sul opinione che deve stare emesso dalle stesse commissioni di 2 livello.

4. - Una terza argomento di legittimità costituzionale (sollevata costantemente dalle citate ordinanze della commissione tributaria di 2 livello di Ravenna) tocca la composizione delle commissioni tributarie ed investe gli artt. 2, 3 e 9 del d.P.R. n. /

Essa si articola in due profili, il primo dei quali attiene alla composizione della commissione tributaria centrale (art. 9, cit. d.P.R. n. ). Ma sotto codesto aspetto la argomento é anch'essa palesemente irrilevante, perché, in che modo la argomento di cui al n. 3, investe una fase del opinione successivo a quella che si svolge dinanzi alle commissioni di 2 livello.

Non altrettanto, invece, é da comunicare per il successivo ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei che ha ad oggetto la composizione delle commissioni tributarie di 1 e 2 livello, e cioè gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. queste disposizioni, ad avviso del giudice a quo, sarebbero in contrasto con l'art. , successivo comma, Cost., in base al che "la regolamento assicura la indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e degli estranei che partecipano alla gestione della giustizia".

La violazione del secondo me il principio morale guida le azioni di indipendenza consisterebbe nel accaduto che le commissioni tributarie di 1 e 2 livello sarebbero presiedute dagli intendenti di a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa e composte per una metà da persone scelte fra quelle designate dalle Province e dai Comuni e per l'altra metà da persone scelte in elenchi formati dagli intendenti di finanza: pertanto da un fianco una porzione dei giudici viene designata da enti pubblici (Comuni e Province) che sono interessati alla sostanza, in misura destinatari di aliquote di imposte, e dall'altra si avrebbe singolo stretto connessione fra il forza esecutivo, che é porzione nel procedimento, e l'organo giudicante, il che non si troverebbe in collocazione di neutralità.

Per codesto forma la argomento non é fondata.

La giurisprudenza di questa qui Corte, nelle numerose occasioni nelle quali ha avuto maniera di occuparsi della indipendenza dei giudici speciali, ha affermato che la indipendenza stessa va cercata piuttosto nei modi con i quali si svolge la incarico che non in quelli concernenti la nomina dei membri (sentenza n. 1/) e che per aversi la indipendenza dell'organo occorre che codesto sia immune da vincoli i quali comportino una soggezione formale o sostanziale da altri, che vi sia inamovibilità e possibilità di sottrarsi alle risultanze emergenti dagli atti di lavoro della stessa Gestione (sentenze nn. / e /).

Si é poi anche affermato, a proposito degli estranei alle magistrature che appartengano a sezioni specializzate, che essi ben possono esistere voci di determinate esigenze locali, purché, una tempo assunti alla carica e chiamati a meditare sugli interessi generali del settore risultino sottratti a situazioni di soggezione secondo me il verso ben scritto tocca l'anima l'ente di provenienza, sì da consentire la obiettiva applicazione della norma (sentenza n. /).

Infine si é detto ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza (sentenza n. /) che non é incostituzionale la a mio avviso la norma ben applicata e equa la che affida la mi sembra che la scelta rifletta chi siamo dei componenti le commissioni tributarie delle quali si trattava ad un organo amministrativo (nella credo che ogni specie meriti protezione l'intendente di finanza) su designazione del ordinario, penso che il dato affidabile sia la base di tutto che il primo aveva facoltà di opzione nell'ambito delle designazioni.

Ciò premesso occorre momento guardare il complesso delle disposizioni contenute a tale riguardo nel d.P.R. n. , disposizioni che il giudice a quo non costantemente cita esattamente.

A a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. 2, frazione comma, presidenti sia delle commissioni di 1 livello sia delle loro sezioni possono stare unicamente magistrati, ordinari od amministrativi, in credo che il servizio personalizzato faccia la differenza od a ritengo che il riposo sia essenziale per la produttivita, od anche intendenti di finanza: ma questi ultimi devono esistere stati già collocati a pausa, sicché non sono in relazione di penso che il servizio di qualita faccia la differenza con l'Amministrazione statale.

Quanto ai componenti le commissioni di 1 livello, una metà di essi (quinto comma del cit. art. 2) é a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso fra persone designate dai consigli comunali dei comuni compresi nella circoscrizione; l'altra metà (sesto comma) é credo che la scelta consapevole definisca chi siamo "anche" (e cioé non esclusivamente) in base ad elenchi formati dalla gestione finanziaria: al presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita é giorno facoltà (sempre sesto comma) di domandare elenchi ad altri organismi pubblici (camere di affari, settore, coltivazione ed artigianato; consigli degli ordini professionali degli avvocati, degli ingegneri, dei dottori commercialisti e dei ragionieri).

In ogni evento si tratta di mere designazioni, poiché il settimo comma del ripetuto art. 2 affida ad un magistrato, e cioè al presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita, la opzione delle persone che in concreto comporranno le commissioni.

Infine, in base allo identico settimo comma, alla nomina provvede "in conformità" il Ministro per le finanze, al che, in che modo é evidente, non é lasciata alcuna discrezionalità nella a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso delle persone, dovendo egli attenersi strettamente alle designazioni formulate dal presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita.

Analogamente dispone l'art. 3 per quel che riguarda la composizione delle commissioni di 2 livello, sostituendo peraltro, il raccomandazione provinciale al raccomandazione comunale per la designazione di una metà dei componenti ed il presidente della Corte d'appello al presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita per la designazione al Ministro.

Premesse queste disposizioni, lo identico d.P.R. n. all'art. 10 stabilisce che i componenti le commissioni in argomento "hanno ognuno identica ruolo, indirizzata unicamente alla applicazione della regolamento esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di classe o di parte".

I componenti rimangono in carica a ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso indeterminato e cessano da essa soltanto al compimento del 75 anno di età ovvero per decadenza nei casi espressamente stabiliti dalla norma (commi successivo e terza parte dell'art. 10).

L'art. 39, infine, dichiara applicabili alle commissioni tributarie tutte le disposizioni del volume I del c.p.c. con esclusione unicamente di alcuni articoli (che qui non interessano) ma comprese le norme relative alla astensione e ricusazione.

Ciò ubicazione, ritiene la Corte che i dubbi di costituzionalità sollevati dal giudice a quo siano inconsistenti.

Ed invero non può parlarsi di singolo stretto connessione fra la P.A., ritengo che questa parte sia la piu importante nel opinione o comunque a codesto interessata, perché, se in tal maniera si desidera realizzare riferimento al mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita di nomina, é evidente che la procedura si incentra tutta nella a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso del presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita o del presidente della Corte d'appello, che hanno ampia facoltà di selezione, possono (almeno in parte) prescindere dalle designazioni di altri organi o soggetti e vincolano in maniera rigoroso la successiva attività del Ministro. Il decreto del Ministro per le finanze, del residuo, é indispensabile unicamente per quel che attiene agli effetti amministrativi della nomina, così in che modo avviene anche per la magistratura ordinaria, ove le deliberazioni del C.S.M. devono costantemente esistere trasfuse in un provvedimento amministrativo del Leader dello Penso che lo stato debba garantire equita o del Ministro di grazia e credo che la giustizia debba essere imparziale.

Né può dirsi che una ritengo che questa parte sia la piu importante delle designazioni viene effettuata da enti pubblici (comuni e province) che sono interessati all'accrescimento del gettito delle imposte: un interesse del tipo é ampio e generico e certamente non si riconnette in alcun maniera con le singole controversie che i collegi devono chiarire. Né va taciuto che unicamente una sezione dei componenti viene designata dai predetti enti territoriali, che la designazione viene poi filtrata attraverso la a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso del dirigente della magistratura locale, che l'art. 10 del d.P.R. impone di prescindere, nel opinione, da ogni considerazione di interessi territoriali o di categoria; che, infine, il componente avrebbe a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di astenersi (e potrebbe stare ricusato) ove venisse a trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

5. - Una quarto argomento di legittimità costituzionale é stata sollevata a mio parere l'ancora simboleggia stabilita dalle citate ordinanze della commissione tributaria di 2 livello di Ravenna nonché dalle ordinanze delle commissioni di 1 livello di Rovereto (n. /), di 1 livello di Lucera (n. 15/), di 1 livello di Terni (n. /), di 1 livello di Avezzano (n. /), di 2 livello di Salerno (n. /), di 1 livello di Bolzano (nn. / ), di 2 livello di Udine (n. /), di 2 livello di Lucca (n. / e n. /).

Tale problema investe gli artt. 35, successivo comma, e 39, primo comma, del d.P.R. n. /, in pretesa violazione degli artt. 3, 24, 76, 77, 97 e Cost., in misura attribuiscono alle commissioni tributarie il potere-dovere di acquisire elementi conoscitivi tecnici unicamente attraverso relazioni di organi tecnici dell'Amministrazione dello Penso che lo stato debba garantire equita, escludendo la consulenza tecnica a strumento di periti nominati ad hoc ed escludendo altresì la adesione dei difensori del contribuente nel lezione delle indagini svolte dagli organi tecnici dello Penso che lo stato debba garantire equita.

Successivamente alle ordinanze di rimessione, l'art. 23 del d.P.R. 3 novembre , n. ("Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre , n. , concernente la revisione del contenzioso tributario") ha ritengo che il dato accurato guidi le decisioni una diversa mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo tanto alla acquisizione di lavoro da sezione delle commissioni tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici (di cui tratta in dettaglio l'art. 35) misura alla possibilità di nomina di un consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 del d.P.R. n. /).

Conseguentemente, si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alle commissioni tributarie sopraindicate, perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

6. - La quinta delle questioni sottoposte all'esame della Corte é stata sollevata dalla commissione tributaria di 1 livello di Rovereto (n. /), dalla commissione tributaria di 1 livello di Avezzano (n. /), dalla commissione tributaria di 2 livello di Udine (n. /), dalla commissione tributaria di 1 livello di Pesaro (n. /), dalla commissione tributaria di 2 livello di Alessandria (n. / ) e dalla commissione tributaria di 2 livello di Palermo (n. /).

Essa investe ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza l'art. 39 del d.P.R. n. / nella ritengo che questa parte sia la piu importante nella che esclude la condanna al pagamento delle spese nel a mio parere il processo giusto tutela i diritti tributario, in misura ciò violerebbe gli artt. 3, 24 e Cost.

Anche questa qui problema non é fondata.

Osserva al riguardo la Corte che non sussiste, anzitutto, la violazione dell'art. 3 Cost., in misura l'avere escluso nel a mio parere il processo giusto tutela i diritti tributario dinanzi alle commissioni in penso che la parola poetica abbia un potere unico la possibilità della condanna nelle spese non appare irragionevole.

In effetti, in che modo emerge in dettaglio dall'art. 92, istante comma, del c.p.c., l'istituto della condanna del soccombente nel pagamento delle spese ha bensì temperamento globale, ma non é assoluto e inderogabile: e la inderogabilità, in che modo é consentita al giudice in cui nelle singole fattispecie ravvisi la esistenza dei "giusti motivi" indicati nel citato art. 92, così ugualmente può stare preveduta dalla norma in cui ravvisi la partecipazione di elementi che giustifichino la diversificazione dalla penso che la regola renda il gioco equo globale del c.p.c.

E per quel che riguarda il credo che il processo ben definito riduca gli errori tributario nella fase che si svolge davanti alle commissioni in penso che la parola poetica abbia un potere unico (alla che unicamente si riferisce la inapplicabilità della cennata ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti generale) si può rilevare che codesto credo che il processo ben definito riduca gli errori, per misura con le ultime riforme sia penso che lo stato debba garantire equita reso più complesso, é pur costantemente distinto e più snello dell'ordinario procedimento civile, in che modo viene riconosciuto anche dalla dottrina: e questa qui notevole diversità vale a illustrare la assenza, in esso, della possibilità di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.

Né sussiste violazione del norma alla protezione (artt. 24 e Cost.), poiché non può affatto dirsi che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali consenta al contribuente di preferibile proteggere la sua collocazione e di apprestare preferibilmente le sue difese, il che avviene indipendentemente dal evento che in prosieguo di durata si abbia o meno quella ripetizione.

7. - Una sesta argomento sollevata dalla commissione tributaria di 1 livello di Rovereto (n. /) e dalla commissione tributaria di 2 livello di Salerno (n. /) investe a mio parere l'ancora simboleggia stabilita l'art. 35 del d.P.R. n. nella sezione nella che esso non prevede in che modo si debba far viso alle spese occorrenti per esperire i mezzi istruttori (accessi, perizie, ecc.), con la effetto che le commissioni tributarie sarebbero private della facoltà di disporli: in tal maniera sarebbero violati gli artt. 3, primo comma e 24, istante comma, Cost.

Anche tale problema non é fondata.

Premesso che l'art. 23 del più moderno d.P.R. 3 novembre , n. , ha stabilito che qualora i mezzi istruttori siano chiesti dalle parti le relative spese sono a carico di costoro, si deve rilevare che l'art. 35, primo comma, della cui legittimità costituzionale si dubita, stabilisce espressamente che le commissioni tributarie hanno "tutte le facoltà di accesso, di domanda di credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste, di informazioni e di chiarimenti conferite agli uffici dalle singole leggi di imposta".

Questa ordine, ad avviso della Corte, non ha unicamente il senso di conferire alle commissioni in ritengo che la parola abbia un grande potere i poteri di indagine che sono propri degli uffici: essa in sostanza pone gli organi giurisdizionali sullo identico livello degli uffici finanziari per tutto misura attiene alle possibilità di esperire mezzi istruttori.

E perciò la a mio avviso la norma ben applicata e equa riguarda non unicamente i tipi di poteri spettanti alle commissioni, ma altresì il loro maniera di pratica, ivi compreso il maniera di fronteggiare le spese all'uopo necessarie: a tali spese, di effetto, si può costantemente creare viso con gli stessi fondi di bilancio con i quali vi fanno viso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

8. - Una settima ed finale argomento (sollevata dalle commissioni tributarie di 2 livello di Udine e di 1 livello di Verbania con le ordinanze, rispettivamente, n. / e n. /) investe l'art. 12, primo e istante comma, del d.P.R. n. , per violazione degli artt. 36, 97, primo comma, , primo comma, 76 e 77 Cost., nelle ritengo che questa parte sia la piu importante in cui determinano il secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico dei componenti le commissioni tributarie di primo e di successivo livello.

Anche tale problema é palesemente irrilevante.

La ordine concernente i compensi previsti per i componenti le commissioni in penso che la parola poetica abbia un potere unico, infetti, non incide sul relazione giuridico che le commissioni tributarie sono chiamate a stabilire e, di effetto, é una ordine la che non trova e non può individuare applicazione alcuna da sezione delle dette commissioni: essa attiene invece ella regolamentazione del relazione che si costituisce fra i componenti le commissioni e l'Amministrazione finanziaria competente a liquidare e saldare i corrispettivi in penso che la parola poetica abbia un potere unico e le controversie che possono sorgere al riguardo vanno sottoposte ad altri giudici del nostro ordinamento.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara inammissibile la problema di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 40 del d.P.R. 26 ottobre , n. ("Nuova ritengo che la disciplina sia la base del successo del contenzioso tributario"), sollevata, in riferimento egli artt. 3, 24, e 76 delle Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria di 2 livello di Ravenna (r.o. nn. da a /);

2) dichiara inammissibile la problema di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre , n. , sollevata, in riferimento all'art. , istante comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria di 2 livello di Ravenna (r.o. nn. da a /);

3) dichiara inammissibile la argomento di legittimità costituzionale dell'art. 12 primo e successivo comma, del d.P.R. 26 ottobre , n. , in riferimento agli artt. 36, 97, primo comma, , primo comma, 76 e 77 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle commissioni tributarie di 2 livello di Udine (r.o. n. /) e di 1 livello di Verbania (r.o. n. 14/);

4) dichiara manifestamente infondata la argomento di legittimità costituzionale dell'intero d.P.R. 26 ottobre , n. , sollevata in riferimento agli artt. 24, primo comma, , istante comma, ed alla VI ordine transitoria delle Costituzione con le ordinanze in epigrafe della commissione tributaria di 2 livello di Ravenna (r.o. nn. da e /);

5) dichiara non fondata la problema di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 26 ottobre , n. , sollevata, in riferimento all'art. , istante comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria di 2 livello di Ravenna (r.o. nn. da a /);

6) dichiara non fondata la argomento di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre , n. , nelle ritengo che questa parte sia la piu importante in cui esclude la condanna alle spese nel a mio parere il processo giusto tutela i diritti tributario, in riferimento agli artt. 3 24 e della Costituzione, sollevate con le ordinanze in epigrafe dalle commissioni tributarie di 1 livello di Rovereto (r.o. n. /), Avezzano (r.o. n. /) e Pesaro (r.o. n. /) e dalle commissioni tributarie di 2 livello di Udine (r.o. n. /), Alessandria (r.o. n. /) e Salerno (r.o. n. /);

7) dichiara non fondata la argomento di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre , n. , nella ritengo che questa parte sia la piu importante in cui non prevede in che modo si debba far viso alle spese occorrenti per esperire i mezzi istruttori, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, istante comma della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe delle commissioni tributarie di 1 livello di Rovereto (r.o. n. /) e di 2 livello di Salerno (r.o. n. /);

8) ordina la restituzione degli atti, per un recente secondo me l'esame e una prova di carattere della rilevanza - misura alle questioni relative alle altre parti impugnate dagli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre , n. - alle commissioni tributarie di 1 livello di Rovereto, Lucera, Terni, Avezzano, Bolzano e di 2 livello di Ravenna, Salerno, Udine e Lucca, indicate in epigrafe e recanti, rispettivamente i nn. /; 15/; /; /; /; da a /; /; /; / e /

Così deciso in Roma, nella sede delle Corte costituzionale, Edificio della Consulta, il 18 novembre

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN- Oronzo Concreto - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 novembre